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De minimis
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Gli aiuti "de minimis" sono aiuti di importo ridotto (fino a 100.000 euro) ai quali non si applica il divieto di cui all'articolo 87 del Trattato e che non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione di cui all'articolo 88, poiché si ritiene che gli stessi non incidano sugli scambi e sulla concorrenza.
Le disposizioni relative agli aiuti "de minimis" sono contenute nel Regolamento (CE)N.69/2001 della Commissione, nel quale, oltre alla fissazione del limite massimo di 100.000 euro e delle regole di cumulo, è prevista la non applicabilità della regola "de minimis" ad alcuni settori particolari.


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