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Contratti d'Area (Legge n.662/96 art.2, comma 203, lett. f)
stampa Il contratto d'area è l'accordo tra più soggetti pubblici (anche locali), rappresentanze di lavoratori e datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati. Tale accordo ha per scopo la realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell'industria, agroindustria, servizi e turismo, attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito favorevoli.

Il contratto d'area si applica a territori circoscritti interessati da gravi crisi occupazionali: le aree industriali di cui all'obiettivo 1 dei Fondi strutturali comunitari; le aree industriali di cui all'art. 32 della legge 219/81; le aree di crisi situate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2, 5b (vd. D.P.C.M. del 15 aprile 1998), nelle zone del Centro Nord che presentano squilibri tra domanda e offerta di lavoro (vd. Decreto del Ministero del lavoro del 14 marzo 1995 e succ. modifiche).

Sistema di Monitoraggio dei Contratti D'Area

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